1)
Il “valore” di un bene economico dipende dallo
“scopo” della stima.
2) La “previsione” è l’attributo
indispensabile del giudizio di stima.
3) Il “metodo” di stima è unico, essendo
basato esclusivamente sulla comparazione.
4) Il giudizio di stima deve essere oggettivo e generalmente
valido; dovrà essere formulato sulla base del “principio
dell’ordinarietà”.
5) Il giudizio di stima è condizionato dalle dimensioni
o dalla quantità del bene in oggetto.
1° principio
Il “valore” di un bene economico dipende dallo
“scopo” della stima.
Il perito, prima di iniziare ad effettuare le indagini finalizzate
alla valutazione di un bene, deve accertare il motivo per
cui è richiesta la stima. Lo stesso bene in un determinato
istante può avere destinazioni ed impieghi diversi
e consentire giudizi di valore diversi. In funzione dello
scopo è possibile determinare l’aspetto economico
del bene oggetto di stima. Ne consegue che:
- se è noto il fine per cui la stima viene richiesta
si può pervenire ad una corretta valutazione;
- se è noto il fine per cui la stima è stata
condotta è possibile pervenire ad una corretta interpretazione
dei risultati di una stima.
2° principio
La “previsione” è l’attributo indispensabile
del giudizio di stima.
Valutare=esprimere i giudizi di equivalenza tra due beni
economici.
I giudizi di equivalenza possono essere di due tipologie:
- giudizi storici;
- giudizi ipotetici.
I giudizi di equivalenza di tipo storico (detti anche constatazioni)
si riferiscono a circostanze e scopi verificatisi nel passato.
Sono i prezzi, cioè fatti avvenuti, dati storici
che permettono di constatare che in un determinato concorso
di tempo, luogo e circostanze, una definita quantità
di moneta ed un certo bene economico furono giudicati equivalenti.
I giudizi equivalenza di tipo ipotetico (detti anche previsioni)
si riferiscono a circostanze e scopi non ancora verificati
nel passato, ma sono da ritenere in essere o potranno avvenire
in futuro.
Le previsioni sono giudizi di equivalenza di tipo ipotetico
tra un bene economico e una determinata quantità
di moneta in date circostanze di tempo e di luogo. Distinguiamo:
“il prezzo di mercato” che è un fatto
avvenuto, è un dato storico, indica un’equivalenza
economica di tipo storico. È la quantità di
moneta legale che è stata corrisposta in un dato
momento e mercato, per un determinato bene economico nell’atto
in cui è avvenuto lo scambio.
“Il valore di stima” che è un giudizio
ipotetico di equivalenza, non è un fatto avvenuto,
è un giudizio espresso in termini monetari formulato
dal perito per un dato fine.
E’ il valore in moneta che il perito attribuisce a
un bene per un determinato scopo.
Il prezzo è un dato rilevabile dal mercato, è
uno solo e si riferisce ad una determinata situazione di
fatto. I valori di stima possono essere diversi perché
variano in funzione dello scopo della stima. Per lo stesso
scopo il valore di stima può essere diverso da perito
a perito (soggettività dello stimatore).
La stima è la previsione di un prezzo futuro che
si potrà verificare per effetto di cause note.
3° principio
Il “metodo” di stima è unico, essendo
basato esclusivamente sulla comparazione.
Dal punto di vista logico esiste un solo metodo di stima
per tutte le valutazioni: quello di comparazione che prevede:
- la creazione di classi (o scale di prezzi noti) relativamente
a beni analoghi o assimilabili all’immobile oggetto
di stima;
- inserire tale immobile nel gradino della scala che presenta
maggiori analogie con esso.
Più precisamente: si deve effettuare un confronto
tra il bene oggetto di valutazione ed uno o più gruppi
di beni analoghi sotto il profilo funzionale, beni dei quali
si conoscono i prezzi già verificatisi in operazioni
di scambio.
Ciascun gruppo definisce una classe di beni economici raccolti.
La classe si crea utilizzando come elemento ordinatore uno
o più parametri comuni a tutti gli elementi della
classe stessa. Costruita la scala dei prezzi il perito dovrà
inserire in essa il bene oggetto di valutazione individuando
il gradino della scala dove si dovrà collocare il
bene stesso.
A questo punto l’estimatore può finalmente
esprimere il giudizio di valore.
4° principio
Il giudizio di stima deve essere oggettivo e generalmente
valido; dovrà essere formulato sulla base del “principio
dell’ordinarietà”. Nella formulazione
del giudizio di stima il perito si dovrà comportare
nel modo più obiettivo possibile.
Il giudizio di stima deve presentare una validità
generale. Deve risultare per quanto possibile libero da
qualsiasi forma di considerazione personale o soggettiva.
Il valore da attribuire al bene interessato dalla stima
deve essere il più probabile tra quelli che, nelle
particolari condizioni di tempo e di luogo, possono prevedersi
per il bene stesso. L’estimatore deve valutare gli
elementi tecnici ed economici che influiscono sul valore
del bene avvicinandosi il più possibile all’ottica
generale dei probabili acquirenti. Tuttavia il giudizio
di stima resta sempre soggettivo e non si può sottrarre
all’influenza personale di chi lo formula.
Nelle stime occorre sempre applicare il “Principio
dell’ordinarietà”.
Il “Principio dell’ordinarietà”
rappresenta l’elemento fondamentale per arrivare ad
un giudizio di valore che sia corretto e motivato. Applicando
il “Principio dell’ordinarietà”,
il bene oggetto di valutazione viene considerato sempre
nelle condizioni in cui verrebbe a trovarsi se fosse condotto
da un “imprenditore ordinario”.
Si definisce “imprenditore ordinario” un imprenditore
che abbia capacità tecniche, economiche e organizzative
normali, cioè comuni alla maggioranza degli imprenditori
della zona. Nell’ambito dell’Estimo l’aggettivo
“ordinario” assume il significativo statistico
di “più frequente”. In alcuni casi il
concetto dell’ordinarietà trova un’applicazione
solo parziale (es.: nella valutazione di danni occorre quantificare
i danni che effettivamente si sono verificati nella circostanza
specifica, mentre il principio dell’ordinarietà
si applica esclusivamente per la valutazione del più
probabile valore del costo necessario per l’indennizzo
del danno).
5° principio
Il giudizio di stima è condizionato dalle dimensioni
o dalla quantità del bene in oggetto.
Le dimensioni complessive del bene oggetto di valutazione
condizionano il giudizio di valore unitario che si esprime.
Se crescono i costi complessivi di produzione, l’offerente
tende a ridurre il prezzo unitario per rientrare dell’intero
capitale utilizzato nel più breve tempo possibile
e con minori rischi. Se cresce la quantità offerta,
aumenta l’ammontare finanziario, e si riduce il numero
delle persone disposte ad effettuare la spesa.
Un immobile di grandi dimensioni presenta in generale un
valore unitario più basso di quello di un immobile
di piccole dimensioni. |