L'intervento dell'agente immobiliare, una preferenza necessaria
L'affidamento d'incarico di mediazione e la proposta d'acquisto (compromesso)
Piccolo glossario
L'atto notarile
Documenti necessari per l'atto notarile
Dal notaio

*Formalità per la compravendita

Piccolo glossario

Alcune precisazioni sul significato giuridico e sulle conseguenze diverse a cui portano clausole, modalità di pagamento usati nel "preliminare di compravendita".
Acconto
E’ una somma che viene pagata come pura anticipazione del prezzo e che, al momento del rogito notarile, va conteggiata come parte già versata del prezzo complessivo da corrispondere al venditore.
Tutte le somme versate come "acconto" devono essere restituite nello stesso momento in cui è certo che il rogito non verrà stipulato.
Caparra confirmatoria
La caparra confirmatoria è una quantità di denaro che, in caso di normale adempimento del contratto, deve essere conteggiata come parte già versata del prezzo da corrispondere al venditore. In caso di rogito finale, dunque, la caparra confirmatoria equivale all'acconto. Se chi ha ricevuto la caparra è inadempiente, la sua controparte può recedere dal contratto con il diritto a vedersi restituire il doppio della caparra confirmatoria versata; se invece l'inadempiente è chi ha dato la caparra confirmatoria, l’altro contraente può recedere dal contratto trattenendosi la caparra ricevuta. La caparra confirmatoria ha però il preciso scopo di rendere più vincolante l'impegno assunto dai contraenti in quanto la parte non inadempiente può richiedere il riconosci-mento di ulteriori danni o che il contratto venga eseguito.
Caparra penitenziale
La caparra penitenziale in caso di rogito finale equivale anch’essa all’acconto; in caso contrario è una somma che le parti concordano per iscritto nel compromesso e che dovrà essere versata a titolo di indennizzo (chi la versa la perde, chi la riceve la raddoppia) da chi intende recedere dal contratto dopo la firma del compromesso stesso. Una volta che la caparra penitenziale è stata accettata e pagata, nessuno potrà chiedere che il contratto venga eseguito.
Clausola penale
E’ così chiamata una clausola inserita con la quale le parti convengono che, in caso di inadempienza di una di esse, l'entità dei danni subiti dall'altra parte sia predeterminata in un dato ammontare.
La clausola penale ha l'effetto di limitare il risarcimento alla cifra prestabilita, a meno che non sia convenuta anche una risarcibilità ulteriore.

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