La prassi a cui attenersi

*Accertamenti preliminari all'acquisto

La prassi a cui attenersi

Quando si trova l'unità immobiliare che interessa, prima di imbarcarsi in impegnative proposte d'acquisto, occorrerebbe avere il massimo di informazioni possibili.
Non sempre (e non tutti i venditori) hanno l'interesse a fornirle e sovente occorre (ed è comunque sempre opportuno) far effettuare una serie di accertamenti quale la presenza di ipoteche, di servitù, di sospesi amministrativi. La stessa titolarità della proprietà, a volte, può essere diversa da quella che viene mostrata e meno "pacifica" di quel che appaia. Anche sotto questo aspetto l'intervento del mediatore immobiliare si presenta particolarmente utile. Le irregolarità e/o le situazioni taciute giuridicamente più gravi rendono nullo o annullabile l'atto di compravendita e comunque, una volta impegnati contrattualmente, esse creano grattacapi e talvolta la necessità di azioni di recupero lunghe e dall'esito non sempre felice. Sarà opportuno quindi in via preventiva effettuare taluni accertamenti. Elenchiamo i più importanti: scegliere quelli che ritenete più utili al vostro caso dandone incarico al vostro agente immobiliare.
Gli accertamenti in genere cominciano al Catasto per verificare la "consistenza" dell'immobile e per verificare che la sua denuncia al Nuovo Catasto Urbano (N.C.E.U.) corrisponda alla realtà. L'accertamento è assoggettato al pagamento di un diritto di consultazione.
Il venditore è obbligato a fornirvi una copia della piantina catastale, ossia la pianta dell'alloggio predisposta su apposito modulo per l'accatastamento, e il numero di "partita catastale". In mancanza dei documenti citati, occorre consultare al Catasto i "mappali", individuare l'immobile che interessa e quindi le "porzioni materiali" dell'alloggio all'interno dell'edificio e risalire al nome del proprietario, alla piantina ed alla partita catastale.
In quest'ultima sono il nome del proprietario, i suoi dati anagrafici, i codici di riferimento catastale e, soprattutto, l'esatta consistenza dell'immobile (via, numero civico, scala, piano, categoria, classe, vani, metri quadrati, rendita); la rendita determina il valore catastale dell'immobile (che è il valore minimo dichiarabile in una vendita per evitare accertamenti fiscali; per il calcolo del valore catastale vedi pag. 22).
Una seconda verifica può essere fatta dalla Conservatoria.
Qui ci si reca per accertare chi sia il proprietario reale dell'immobile (e la presenza di eventuali usufruttuari, enfiteuti e simili), per constatare se l'immobile sia gravato da ipoteche, sequestri giudiziari o pignoramenti, se il suo godimento sia pieno e se esistano vincoli o limitazioni, quali le servitù prediali (esempi: diritto di terzi a passare sulla proprietà che state acquistando, divieti ad aprire finestre, obblighi a tenere inferriate, diritti di aria e luce a favore di qualcuno, ecc.).
Per questi accertamenti, che si possono fare in breve tempo e pagando una modica cifra, serve conoscere cognome, nome e data di nascita del venditore-proprietario e l'ubicazione esatta dell'alloggio (dati che in mancanza d'altro si ottengono, come visto, al Catasto). La presenza di ipoteche può risultare a volte più agevole da rilevare all'Ufficio del Registro, purché si disponga di cognome, nome, data di nascita e paternità del venditore; lì vi diranno se a quel nome risulta intestata la registrazione di qualsiasi ipoteca.
Se l'immobile è ancora in costruzione, occorre accertare se il venditore sia proprietario anche del terreno (che passa agli acquirenti dell'immobile) o se lo abbia solo in concessione, nel qual caso alla scadenza l'edificio passa automaticamente in proprietà al titolare del terreno.
In merito alla proprietà dell'immobile, accertatevi che il venditore sia maggiorenne e capace di agire e tenete conto di sue eventuali convenzioni matrimoniali; se il venditore è un commerciante o un imprenditore, appurate che non vi siano procedure fallimentari o concorsuali in atto; se chi vende lo fa a nome di una società, accertatevi che egli abbia i poteri di firma; prestate infine estrema cautela sugli immobili pervenuti al venditore per donazione o se sono stati a lui "venduti" da stretti congiunti.
Certamente utile risulta un terzo giro di accertamenti presso l'Archivio Edilizio Comunale (i documenti sono pubblici e consultabili) per constatare vari aspetti della situazione:
- accertare che le eventuali modifiche e varianti apportate all'immobile siano state regolarizzate o autorizzate tramite licenze, avvisi al Comune, concessioni; la situazione reale si verifica esaminando l'ultimo progetto approvato riguardante l'alloggio, le sue pertinenze e le parti comuni, verificando che tutto corrisponda attualmente al progetto stesso. Vanno controllati con attenzione particolare gli ultimi piani (sopraelevazioni), le cantine ed i garage ricavati in corpi separati dall'edificio principale o aggiunti o realizzati in cortile e giardini;
- accertare che, in mancanza d'altro, tali varianti siano state sanate con i vari condoni edilizi (dei quali il venditore è tenuto, subito, a fornirvi copia della documentazione, completa di ricevuta di pagamento dell'oblazione relativa); in alternativa può esservi in corso una richiesta di sanatoria di tutte le difformità rispetto al progetto iniziale; se l'edificio è stato costruito prima del 1° settembre 1967, anche gli abusi più gravi sono risolti, altrimenti occorre verificare gli estremi dei provvedimenti comunali (licenze, concessioni, autorizzazioni, certificati di abitabilità) che hanno autorizzato la costruzione originaria, ogni variante e qualsiasi intervento successivo; mancando queste pratiche, la situazione è tale da imporre una seria valutazione sull'opportunità di procedere all'acquisto;
- accertare quale sia la destinazione d'uso della proprietà immobiliare (e delle sue pertinenze), appurando anche se essa sia modificabile (cosa che vi garantisce pure sull'uso futuro degli appartamenti vicini, che potrebbero diventare qualcosa di diverso da quello che sono attualmente;
- accertare che l'appartamento abbia il certificato di abitabilità, o che quantomeno ne sia già stata fatta richiesta (cosa importantissima a proposito di certe mansarde e singoli locali similari, che spesso non sono abilitati all'uso abitativo); l'accertamento sull'abitabilità si può fare presso l'Ufficio Tecnico Comunale specifico;
- se c'è la caldaia autonoma di riscaldamento, verificare che per essa sia stata presentata in comune la prescritta "autodichiarazione" di conformità alle norme vigenti; verificare in questo ambito anche l'avvenuto adeguamento alle più recenti norme di sicurezza dell'eventuale impianto del gas e di quello elettrico e d'antenna; per ciascun impianto deve esistere la certificazione di conformità alle norme di sicurezza rilasciata dall'installatore a termini e con le modalità di legge.
Il sopralluogo nell'appartamento è certamente indispensabile.
Non c'è acquirente che non lo faccia prima della proposta d'acquisto.
Il sopralluogo, specie se lo si può fare solo una volta, va eseguito nell'imminenza della consegna delle chiavi o del rogito notarile anche per evitare talune scorrettezze di venditori che promettono certi impianti in buono stato e poi li si trova non funzionanti o addirittura asportati. Un ultimo controllo è utile presso l'amministratore dell'immobile, per conoscere da lui:
- la consistenza e la scadenza delle rate di spese condominiali relative all'esercizio in corso;
- l'esistenza di quote di spese arretrate ed insolute (l'amministratore può imputarle al nuovo acquirente per l'anno in corso ed anche per tutto il precedente);
- appurare se sono stati recentemente deliberati o previsti lavori straordinari, la cui eventuale programmazione è utile per la valutazione dell'immobile e del prezzo di compravendita dello alloggio;
- avere una copia del regolamento condominiale (utile per conoscere diritti e doveri, limiti, eccetera) e, se possibile, una copia del bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Tutta la documentazione citata dovrà esservi consegnata non più in là del momento del rogito notarile.

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