La
misura della provvigione, secondo l'articolo 6 della legge
n° 39 del 1989 che regola le mediazioni, "viene
stabilita tra le parti oppure, in mancanza di patti, si
fa riferimento agli usi delle Camere di Commercio locali".
Non esistono, quindi, tariffe stabilite per legge e la misura
della provvigione è liberamente trattabile tra le
parti, cosa da fare al momento del conferimento dell'incarico
di vendita o di locazione.
La trattativa deve fare riferimento, caso per caso, alla
difficoltà propria delle conclusioni dell'affare,
ai servizi che si offrono e che si chiedono e alla serie
di vantaggi che si intendono ottenere dalla mediazione.
Una percentuale predeterminata e valida in ogni caso non
è quindi realistica.
Le misure rilevate dalla Camera di Commercio sono un'indicazione,
non una legge e attualmente a La Spezia indicano, per valori
medi di immobili compravenduti, da un minimo del 3% a titolo
di mediazione per la parte venditrice, ad un minimo del
3% per la parte acquirente.
C'è da dichiarare che, qualora si giungesse al rogito,
le spese del contratto e quelle accessorie, notarili, ipotecarie
eventuali e similari, sono sempre escluse dalle provvigioni
del mediatore e restano a carico del compratore. |