L'agente immobiliare
Le leggi sulla mediazione
immobiliare
I documenti tra venditore ed agente immobiliare
Le provvigioni dei mediatori e delle agenzie immobiliari

*L'intermediario immobiliare

I documenti tra venditore ed agente immobiliare

Quando si vuol vendere un immobile è sempre utile, spesso indispensabile, dare l'incarico in forma scritta ad un agenzia specializzata.
Questo per stabilire con esattezza il rapporto che si sta per instaurare, nell'interesse di reciproca chiarezza.
Ma in questo modo il venditore ottiene anche di porre il proprio affare tra quelli di miglior cura dell'agente, che ovviamente segue di più quelli per i quali ha avuto incarico certo e in esclusiva rispetto ad altri per i quali ha ottenuto soltanto un impegno verbale da parte del cliente e che pertanto prospettano un guadagno meno sicuro.
Spesso il motivo per cui non sottoscrive un incarico è la difficoltà di interpretazione delle clausole scritte nel documento, che spesso destano perplessità o possono creare ambiguità in danno degli inesperti.
Affidandosi ad agenzie affiliate alla F.I.M.A.A. si troveranno modulari approvati dalla stessa federazione nazionale, nel rispetto delle norme europee di tutela dei consumatori.
Il contratto da stipulare con l'agenzia, quando la si incarica di vendere un immobile, contiene semplicemente la volontà del cliente di vendere l'immobile e l'impegno dell'agenzia a trattare l'affare.
Il contratto che si instaura con l'agente nel momento in cui lo si coinvolge nell'affare immobiliare è di due tipi, a seconda dell'incarico o del mandato che gli si dà:
- se all'agenzia si conferisce l'incarico solo di reperire acquirenti, si instaura un contratto di mediazione e in seguito può essere demandata ad altri ogni ulteriore attività relativa alla vendita. In questo caso il compenso al mediatore va pagato alla conclusione dell'affare, salvo clausole particolari, più precisamente alla stipula del contratto preliminare;
- qualora si conferisca all'agenzia l'incarico a vendere, come sopra, ed anche la procura speciale a vendere (detto anche "mandato irrevocabile esclusivo"), si tratta di un contratto misto, ovvero di contratto regolato dalla norma sul mandato per quanto riguarda la ricerca del compratore e delle norme sul contratto di vendita per quanto attiene il trasferimento dei beni da venditore a compratore. In questo caso l'agenzia ha un ambito d'azione maggiore, perché agisce per conto del cliente sia nella ricerca del compratore che in tutte le attività che comporteranno alla vendita.
Quando c'è anche la procura speciale a vendere, salvo patto contrario, il venditore deve pagare la provvigione pattuita indipendentemente dall'esito dell'affare.
In entrambi i casi l'agenzia deve esperire l'incarico con la diligenza "del buon padre di famiglia", ossia con la cura e la diligenza media della categoria professionale.
Le controversie più frequenti nei rapporti tra clienti ed agenzie derivano dalla mancanza di contratti scritti, cosa da evitare, quindi, nell'interesse di entrambe le parti.
Qualora nel contratto esistano clausole particolarmente onerose per il cliente (sono quelle elencate nel secondo comma dell'articolo 1341 del Codice Civile, ossia quelle che stabiliscono, a favore di chi le predispone, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono, a favore dell'altro contraente, decadenze, limitazioni alla facoltà di apporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria), per esse necessita, oltre alla firma usuale di contratto, un'altra firma sotto una frase di loro espressa approvazione.

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