A
partire dal 1999 chi vende un immobile per acquistarne un
altro avrà diritto ad uno sconto fiscale, a condizione
che esistano i seguenti requisiti:
- che si acquisti un'abitazione con le agevolazioni fiscali
"prima casa" (quindi non di lusso);
- che l'acquisto avvenga entro un anno dalla vendita della
precedente abitazione;
- che la precedente abitazione sia stata acquistata avvalendosi
delle agevolazioni fiscali "prima casa";
- che l'abitazione sia situata nel comune nel quale si ha
la residenza (o la si trasferisca entro un anno dall'acquisto);
- che l'acquirente non possegga altre abitazioni nel comune
dove acquista;
- che lo stesso non abbia acquistato nell'intero territorio
nazionale altre proprietà, usufrutto o diritti di
proprietà fruendo delle agevolazioni fiscali.
Il credito d'imposta consiste nella restituzione da parte
del fisco delle imposte pagate in precedenza per l'acquisto
della casa che si è rivenduta. Il credito residuo
non potrà comunque superare l'importo della imposta
di registro (o dell'I.V.A.) dovuto per l'acquisto della
nuova casa. |