L'art.
26 delle disposizioni finali del decreto n. 114/98 - riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell' art. 4 comma 4 della Legge 15 marzo 97 n. 59 - stabilisce
che sono abrogate le norme relative alla legge 11 giugno
71 n. 426 succ. modific. ed il decreto 4 agosto 88 n. 375
ad esclusione delle disposizioni inerenti il commercio relativamente
alla somministrazione di alimenti e bevande di cui alla
legge 25 agosto 1991 n. 287.
Per somministrazione s’intende la vendita ed il consumo
sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti
consumano prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie
aperta al pubblico, all'uopo utilizzati.
Da ciò ne segue che per l'esercizio di un’attività
non compresa tra quelle aventi ad oggetto la somministrazione
di alimenti e bevande sarà sufficiente, oltre all'apertura
della posizione IVA presso l'Agenzia delle Entrate, inoltrare
la richiesta al Comune di appartenenza tramite apposito
modulo, riportato in fac-simile a pag. 12, e la denuncia
di inizio attività presso la C.C.I.A.A. previa iscrizione
nel Registro delle Imprese.
L'esercizio dell'attività di somministrazione è
subordinato all'iscrizione del titolare dell'impresa individuale
o di un legale rappresentante della società, ovvero
di un delegato, nel Registro degli esercenti il commercio
di cui all'art 1 della legge 11 giugno 71 n. 426 e succ.
modif. ed al rilascio di autorizzazione comunale.
L'iscrizione al Registro è ammessa solo per coloro
che hanno raggiunto la maggiore età e che hanno assolto
agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza
del richiedente, ovvero:
- per i nati entro il 31/12/51 l'obbligo scolastico s’intende
assolto con il conseguimento della licenza di 5° elementare
o la frequenza di 8 anni di studio al compimento dei 14
anni;
- per i nati dal 01/01/51 l'obbligo scolastico s’intende
assolto con il conseguimento della licenza media o la frequenza
di 8 anni di studio al compimento del 15° ano di età.
Per l'ottenimento dell'iscrizione devono essere accertati
sia la capacità professionale che i requisiti morali
del richiedente e cioè del titolare dell'impresa
individuale, del legale rappresentante o del delegato.
Per dimostrare la capacità professionale è
necessario:
- aver frequentato con esito positivo corsi professionali
istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province
autonome di Trento e Bolzano, aventi come oggetto l'attività
di somministrazione di alimenti e bevande;
- aver frequentato corsi di scuola alberghiera o di altra
scuola a specifico indirizzo professionale;
- aver superato, dinanzi ad un apposita commissione costituita
presso la C.C.I.A.A. un esame di idoneità all'esercizio
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Salvo abbiano ottenuto la riabilitazione e fermo quanto
disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel Registro
esercenti il commercio e, se iscritti, devono essere cancellati
per mancanza dei requisiti morali coloro che:
a) sono stati dichiarati falliti;
b) hanno riportato condanna per delitto non colposo a pena
restrittiva della libertà personale superiore a tre
anni;
c) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità
pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità
pubblica, per delitti commessi in stato di ubriachezza o
in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti
la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti
o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine
e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni
alle norme sul gioco del lotto;
d) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio
precedente per delitti di frode nella preparazione o nel
commercio degli alimenti;
e) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità
dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti
contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione.
Non possono essere iscritti nel Registro esercenti il commercio
e, se iscritti, devono essere cancellati, coloro che sono
stati assoggettati alle sanzioni amministrative accessorie
di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) della legge 15.12.19990
n. 386 come modificato nell'art. 31 del decreto legislativo
30.12.1999 n. 507. |