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Avviare un'attività commerciale

L'art. 26 delle disposizioni finali del decreto n. 114/98 - riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' art. 4 comma 4 della Legge 15 marzo 97 n. 59 - stabilisce che sono abrogate le norme relative alla legge 11 giugno 71 n. 426 succ. modific. ed il decreto 4 agosto 88 n. 375 ad esclusione delle disposizioni inerenti il commercio relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287.
Per somministrazione s’intende la vendita ed il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo utilizzati.
Da ciò ne segue che per l'esercizio di un’attività non compresa tra quelle aventi ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande sarà sufficiente, oltre all'apertura della posizione IVA presso l'Agenzia delle Entrate, inoltrare la richiesta al Comune di appartenenza tramite apposito modulo, riportato in fac-simile a pag. 12, e la denuncia di inizio attività presso la C.C.I.A.A. previa iscrizione nel Registro delle Imprese.
L'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato all'iscrizione del titolare dell'impresa individuale o di un legale rappresentante della società, ovvero di un delegato, nel Registro degli esercenti il commercio di cui all'art 1 della legge 11 giugno 71 n. 426 e succ. modif. ed al rilascio di autorizzazione comunale.
L'iscrizione al Registro è ammessa solo per coloro che hanno raggiunto la maggiore età e che hanno assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente, ovvero:
- per i nati entro il 31/12/51 l'obbligo scolastico s’intende assolto con il conseguimento della licenza di 5° elementare o la frequenza di 8 anni di studio al compimento dei 14 anni;
- per i nati dal 01/01/51 l'obbligo scolastico s’intende assolto con il conseguimento della licenza media o la frequenza di 8 anni di studio al compimento del 15° ano di età.
Per l'ottenimento dell'iscrizione devono essere accertati sia la capacità professionale che i requisiti morali del richiedente e cioè del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante o del delegato.
Per dimostrare la capacità professionale è necessario:
- aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, aventi come oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- aver frequentato corsi di scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale;
- aver superato, dinanzi ad un apposita commissione costituita presso la C.C.I.A.A. un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Salvo abbiano ottenuto la riabilitazione e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel Registro esercenti il commercio e, se iscritti, devono essere cancellati per mancanza dei requisiti morali coloro che:
a) sono stati dichiarati falliti;
b) hanno riportato condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
c) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
d) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;
e) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
Non possono essere iscritti nel Registro esercenti il commercio e, se iscritti, devono essere cancellati, coloro che sono stati assoggettati alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) della legge 15.12.19990 n. 386 come modificato nell'art. 31 del decreto legislativo 30.12.1999 n. 507.

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