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L'iscrizione al Registro delle Imprese

Istituito nel dicembre 1993 (Legge 580) ed operativo dall'anno 1996, riunifica il Registro delle Società, tenuto dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali ed il Registro Ditte tenuto dalle Camere di Commercio. L'iscrizione è obbligatoria per tutte le ditte che svolgono un'attività economica in tutti i settori: industria, commercio, artigianato, agricoltura, terziario.
Il Registro delle Imprese risulta articolato in due parti: il corpo centrale del Registro (sezione ordinaria) ed una sezione speciale. Nella sezione ordinaria il Registro accoglie tutti i soggetti obbligati dal Codice Civile, mentre nella sezione speciale si iscrivono quei soggetti che il Codice escludeva e cioè i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli, le società semplici e gli artigiani.
La finalità principale del Registro delle Imprese è quella di assicurare un sistema organico di pubblicità delle imprese, adeguato alle esigenze d’informazione della società. I dati relativi alle aziende ed in possesso delle diverse Camere - denominazione, sede, attività, forma giuridica, sedi secondarie - grazie al supporto operativo di Infocamere, la società d'informatica delle Camere di Commercio, sono disponibili su tutto il territorio nazionale in tempo reale.
La completezza dell'informazione economica è inoltre garantita anche dal Repertorio Economico Amministrativo (REA) in cui sono raccolti i dati relativi alle attività economiche esercitate sia dai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese sia da altri soggetti non individuali che svolgono attività professionali non riconducibili all'iscrizione in Albi, Ordini e Collegi.
Chi si iscrive
Devono essere iscritti: gli imprenditori commerciali, che esercitino una delle attività di cui all'art. 2195 del Codice Civile, le società di persone e di capitali, le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), gli enti pubblici economici con attività principale di tipo commerciale, aziende e consorzi degli enti locali, le società estere con sede secondaria e oggetto principale dell'impresa in Italia, i grandi imprenditori commerciali individuali, i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli, le società semplici.
Attività economiche
Le attività economiche iscrivibili nel Registro delle Imprese sono: o produzione di beni e servizi o intermediazione nella circolazione dei beni o attività di trasporto di cose e di persone per terra per acqua e per cielo o attività bancaria ed assicurativa o attività ausiliaria delle precedenti (agenzia, mediazione, ecc.) o attività agricola.
Le denunce, presentate al momento della nascita, modifica o cessazione di un'impresa, devono pervenire, salvo diverse disposizioni, entro 30 giorni dall'evento presso la Camera di Commercio nella Provincia in cui ha sede l'impresa. Le domande di iscrizione sono inoltrabili anche con raccomandata postale.

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