Istituito
nel dicembre 1993 (Legge 580) ed operativo dall'anno 1996,
riunifica il Registro delle Società, tenuto dalle
Cancellerie Commerciali dei Tribunali ed il Registro Ditte
tenuto dalle Camere di Commercio. L'iscrizione è
obbligatoria per tutte le ditte che svolgono un'attività
economica in tutti i settori: industria, commercio, artigianato,
agricoltura, terziario.
Il Registro delle Imprese risulta articolato in due parti:
il corpo centrale del Registro (sezione ordinaria) ed una
sezione speciale. Nella sezione ordinaria il Registro accoglie
tutti i soggetti obbligati dal Codice Civile, mentre nella
sezione speciale si iscrivono quei soggetti che il Codice
escludeva e cioè i piccoli imprenditori, gli imprenditori
agricoli, le società semplici e gli artigiani.
La finalità principale del Registro delle Imprese
è quella di assicurare un sistema organico di pubblicità
delle imprese, adeguato alle esigenze d’informazione
della società. I dati relativi alle aziende ed in
possesso delle diverse Camere - denominazione, sede, attività,
forma giuridica, sedi secondarie - grazie al supporto operativo
di Infocamere, la società d'informatica delle Camere
di Commercio, sono disponibili su tutto il territorio nazionale
in tempo reale.
La completezza dell'informazione economica è inoltre
garantita anche dal Repertorio Economico Amministrativo
(REA) in cui sono raccolti i dati relativi alle attività
economiche esercitate sia dai soggetti iscritti nel Registro
delle Imprese sia da altri soggetti non individuali che
svolgono attività professionali non riconducibili
all'iscrizione in Albi, Ordini e Collegi.
Chi si iscrive
Devono essere iscritti: gli imprenditori commerciali, che
esercitino una delle attività di cui all'art. 2195
del Codice Civile, le società di persone e di capitali,
le società cooperative, i consorzi con attività
esterna, i G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico),
gli enti pubblici economici con attività principale
di tipo commerciale, aziende e consorzi degli enti locali,
le società estere con sede secondaria e oggetto principale
dell'impresa in Italia, i grandi imprenditori commerciali
individuali, i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli,
le società semplici.
Attività economiche
Le attività economiche iscrivibili nel Registro delle
Imprese sono: o produzione di beni e servizi o intermediazione
nella circolazione dei beni o attività di trasporto
di cose e di persone per terra per acqua e per cielo o attività
bancaria ed assicurativa o attività ausiliaria delle
precedenti (agenzia, mediazione, ecc.) o attività
agricola.
Le denunce, presentate al momento della nascita, modifica
o cessazione di un'impresa, devono pervenire, salvo diverse
disposizioni, entro 30 giorni dall'evento presso la Camera
di Commercio nella Provincia in cui ha sede l'impresa. Le
domande di iscrizione sono inoltrabili anche con raccomandata
postale. |