Idee
chiare
La chiarezza delle idee relativamente al passo che si sta
per affrontare, il fermo convincimento delle proprie intenzioni
e l'essere certi di effettuare un investimento in linea
con il mercato, sono requisiti fondamentali al fine di perfezionare
l'acquisto di un’azienda. Inoltre si deve avere la
certezza che l'attività sia compatibile con le oggettive
esigenze e capacità imprenditoriali.
Raccolta delle informazioni
Il potenziale acquirente deve fornire all'incaricato alla
mediazione della transazione tutte le informazioni necessarie
come curriculum professionale e disponibilità economiche
al fine di agevolare e renderete più celeri i vari
passaggi che determinano il buon esito di una trattativa.
E' necessario tenere presente che più informazioni
vengono raccolte più semplice ed efficace sarà
la ricerca dell'oggetto idoneo alle esigenze della parte
acquirente. La parte alienante apprezza molto la trasparenza
e la completezza dei dati raccolti ed è più
propensa ad una trattativa costruttiva.
Riservatezza e privacy
Si rende necessario sottoscrivere un obbligo alla riservatezza
relativamente alle informazioni fornite e riguardanti gli
oggetti esposti ed illustrati.
Proposta d’acquisto
Valutata l'attività più corrispondente alle
esigenze dell'acquirente, con l'assistenza del mediatore
incaricato, viene sottoscritta una proposta d'acquisto.
In particolare, la proposta d'acquisto deve essere corredata
dal deposito di una somma di denaro.
Incontro tra le parti
Al fine di raccogliere più dati possibili vengono
organizzati incontri tra le parti; in questa circostanza
è possibile attingere qualsiasi tipo d’informazioni
dal titolare o legale rappresentante della ditta o società
alienante, che non esiterà ad essere il più
esaustivo possibile poiché preventivamente informato
circa le intenzioni e potenzialità economiche della
parte acquirente.
Presentazione della proposta d’acquisto
La proposta d'acquisto viene sottoposta alla parte alienante
insieme a tutte le informazioni necessarie a dimostrare
come si è giunti alla sottoscrizione del documento.
Il mediatore incaricato provvederà a descrivere dettagliatamente
il significato dei contenuti della proposta.
Accettazione della proposta d’acquisto
La parte venditrice accetta termini e condizioni della proposta
d'acquisto o presenta una contro offerta. Solo quando le
parti raggiungono l'accordo su tutti i punti relativi a
termini e condizioni l'operazione di compravendita viene
considerata conclusa. La proposta d'acquisto F.I.M.A.A.,
con l'accettazione del venditore, la comunicazione della
stessa accettazione all’acquirente e l'incasso della
cauzione che in questo caso diventa caparra confirmatoria,
si concretizza in un vero e proprio contratto preliminare.
Si consiglia al pagamento di un acconto più corposo
dell'importo indicato nella proposta, di riprodurre quanto
in essa elencato al fine di aggiungere gli aspetti eventualmente
non disciplinati nella stessa. In questo caso, nel nuovo
contratto preliminare, dovrà essere inserita la seguente
scrittura: la presente scrittura è novativa rispetto
alle obbligazioni precedentemente intercorse tra le parti;
questo per evitare che rimangano in essere due compromessi.
Preliminari di compravendita
Con l'assistenza del professionista viene steso il “compromesso”,
documento nel quale la parte acquirente s'impegna ad acquistare
e la parte alienante s'impegna a vendere, inserendo e dettagliando
tutte le clausole che regolano la compravendita dell'azienda.
Atto notarile
Le parti firmano tutti i documenti necessari alla regolarizzazione
della vendita con conseguente trasferimento di proprietà.
Documenti della parte acquirente
Per ciascun soggetto che acquista occorrono gli stessi documenti
dei cedenti e cioè:
1) la fotocopia di un documento d’identità
assicurandosi che rechi l'indicazione della professione
e della residenza attuali;
2) la fotocopia del codice fiscale;
3) l'originale della procura speciale (se l'acquirente non
interviene personalmente all'atto) o copia autentica della
procura generale;
4) per gli extracomunitari, la fotocopia del permesso di
soggiorno;
5) per le società i normali documenti che giustificano
i poteri del legale rappresentante:
- visura recente del Registro Imprese da cui risultino gli
organi in carica;
- statuto vigente della società o patti sociali attuali;
- eventuale delibera del consiglio di amministrazione o
dell'assemblea dei soci che autorizzano il legale rappresentante
a compiere l'atto.
Documenti dei venditori
Per ciascun soggetto che cede l'azienda occorre:
1) la fotocopia di un documento d’identità,
assicurandosi che rechi l'indicazione della professione
e della residenza attuali;
2) la fotocopia del codice fiscale;
3) l'originale della procura speciale (se il venditore non
interviene personalmente all'atto) o copia autentica della
procura generale;
4) per gli extracomunitari la fotocopia del permesso di
soggiorno;
5) per le società occorrono:
- i normali documenti che giustificano i poteri del legale
rappresentante;
- visura recente del Registro Imprese da cui risultino gli
organi in carica;
- statuto vigente della società o patti sociali attuali;
- eventuale delibera del consiglio di amministrazione o
dell'assemblea dei soci che autorizzano il legale rappresentante
a compiere l'atto.
Documenti dell’azienda
Relativamente all'azienda (o al ramo d'azienda) occorre
fornire:
1) visura del Registro Imprese relativa al titolare dell'azienda;
2) licenze e autorizzazioni necessarie per l'esercizio della
stessa;
3) elenco dei beni che compongono l'azienda (macchinari,
impianti, attrezzature, merci, ecc.) con l'indicazione dei
relativi valori;
4) indicare se i debiti e crediti restano a carico e a favore
del venditore o trasferiti al cessionario;
5) fotocopia della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione
IVA degli ultimi due anni (questi documenti non sono obbligatori,
ma sono graditi all'ufficio delle entrate presso il quale
questo studio effettua la registrazione che in tal modo
non deve richiederli in futuro).
Prezzo di cessione
Il prezzo di cessione deve essere fornito precisando qual
è la parte imputata ai singoli beni dell'azienda
(macchinari, impianti, attrezzature, merci, ecc.) e qual
è la parte imputata all'avviamento. Infatti il valore
dell'azienda può subire rettifiche da parte dell'ufficio
del registro, proprio con riferimento all'avviamento, calcolato
sulla base del reddito prodotto negli anni precedenti la
cessione. Occorre indicare se il pagamento del prezzo:
- è stato effettuato prima della firma dell'atto;
- viene effettuato contestualmente alla firma dell'atto;
- è dilazionato.
In caso di dilazione indicare l'importo e le scadenze delle
rate di dilazione, nonché le garanzie che sono pattuite
a favore del venditore ed in particolare se vengono rilasciate
cambiali, se è pattuita la riserva di proprietà
fino all'integrale pagamento del prezzo.
Godimento
Indicare se l'acquirente:
- è immesso nel godimento dell'azienda alla firma
dell'atto;
- sarà immesso nel godimento dell'azienda in una
data successiva (in tal caso indicare la data in cui l'acquirente
sarà immesso nel godimento dell'azienda).
Divieto di concorrenza
Ai sensi dell'art. 2557 c.c., chi aliena l'azienda deve
astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento,
dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione
o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda
ceduta. E' possibile:
1) pattuire divieti meno ampi;
2) escludere completamente il divieto di concorrenza, pattuire
maggiori divieti come ad esempio vietare al venditore l’apertura
di un'altra attività analoga nello stesso Comune
o entro una certa distanza (es. 500 metri) dall'azienda
ceduta.
Costi
La cessione d'azienda è soggetta all'imposta di registro
con l'aliquota del 3% calcolata sul prezzo di cessione (con
un minimo di euro 168,00). A questo bisogna aggiungere gli
importi per bolli, diritti di iscrizione al Registro Imprese,
tassa archivio e l'onorario notarile. La ritenuta d'acconto,
calcolata sul 20% dell'onorario notarile, dovrà essere
versata direttamente dal cliente. |