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QUADRO NORMATIVO |
Il 27 marzo 2008 è entrato in vigore il Decreto 22 gennaio 2008 n. 37, che, nel dare attuazione all’art. 11 quaterdecies, comma tredicesimo, lett. a) della legge 2 dicembre 2005 n. 248 ha introdotto importanti novità in materia di sicurezza degli impianti. Il decreto nasce con l’obiettivo di riordinare in un unico provvedimento le vigenti disposizioni in materia di sicurezza degli impianti. Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, D.L. 28.12.2006, n. 300 (convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 2007, n. 17), con l’entrata in vigore del decreto in esame sono abrogate: - la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di cui rimangono in vigore solo gli articoli 8, 14, 16); - il D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447; - gli artt. da 107 a 121 del T.U. in materia di edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n.380. |
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AMBITO DI APPLICAZIONE |
Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso (abitativa, commerciale, imprenditoriale, ecc…), collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze (art. 1, comma 1), ed in particolare agli (art. 1, comma 2):
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. |